La sentenza della corte di Giustizia Europea: nel mirino la protezione dell’Aceto Balsamico di Modena

Nel corso degli ultimi anni, la Corte di Giustizia Europea ha mostrato un orientamento assai favorevole alla protezione delle specialità alimentari a Indicazione Geografica di alcuni Paesi membri. Tutto ciò faceva ben sperare alcuni produttori italiani in un orientamento protettivo anche nel caso dell’Aceto Balsamico di Modena, fatto oggetto di molte imitazioni o evocazioni anche in Europa. Purtroppo, però, con una decisione sorprendente pubblicata oggi, la Corte di Giustizia non si è schierata per la protezione del famoso aceto modenese, limitandosi ad affrontare in modo formale e molto riduttivo la complessa tematica della protezione delle DOP e delle IGP.

Il Consorzio esprime tutto il proprio disappunto, nelle parole della Presidente, Mariangela Grosoli: “Una decisione che riteniamo totalmente ingiusta, a partire dall’assunto che la parola balsamico indichi ciò che invece non è: sappiamo tutti, in Italia e all’estero, che le caramelle e gli sciroppi ‘balsamici’, così come l’aggettivo ‘balsamico’ nella degustazione dei vini, non indicano assolutamente un sapore agrodolce, richiamando invece note forti e mentolate, che il nostro aceto di certo non possiede. La realtà è che molti Paesi Europei si sono voluti parzialmente appropriare del successo mondiale riscosso dall’Aceto Balsamico di Modena – questo sì, unico aceto ad essere agrodolce e a usare la parola Balsamico solo perché gli venne attribuita molti secoli fa dai Duchi Estensi, che lo ritenevano medicamentoso – e ad imitarlo in modo massiccio usandone il nome. Probabilmente, il notevole peso di interessi politici e commerciali dei Paesi che si sono schierati ufficialmente contro il Consorzio e, d’altra parte, un sistema Italia che invece fatica a far valere le proprie istanze a livello comunitario, hanno contribuito a quest’esito a dir poco deludente.

Il Consorzio sta analizzando la sentenza e dalla prima lettura emerge un quadro ancora confuso e certamente non completo, che contiene comunque elementi di positività su cui sarà possibile lavorare ulteriormente davanti ai giudici nazionali ed europei. Al riguardo, un aspetto importante da evidenziare è che la sentenza non definisce il termine “balsamico” come un termine generico ai sensi del regolamento base, bensì come una semplice traduzione in lingua italiana di un aggettivo utilizzato per descrivere una caratteristica del prodotto. La Corte, dunque, non esclude che la denominazione Aceto Balsamico di Modena possa essere tutelata nei confronti di possibili casi di evocazione che, come è noto, possono concretizzarsi anche nel semplice uso di espressioni o segni comuni e descrittivi (“somiglianza concettuale”).

La vittima certa di questo quadro ancora confuso è ancora una volta il consumatore europeo che sempre più dovrà districarsi in una situazione di mercato in cui una scarsa trasparenza e lealtà nel commercio e nella comunicazione, comportamenti al limite della legalità e della correttezza professionale lo metteranno in difficoltà, condizionando e sviando le proprie scelte. In tale contesto, il ruolo del Consorzio dovrà essere sempre più quello di tutelare il consumatore e di promuovere lo sviluppo di un mercato più etico e trasparente. “Non siamo preoccupati per l’attività commerciale – afferma il Direttore del Consorzio Federico Desimoniperché altri mercati come quello americano, in cui da anni vige una sostanziale deregulation, ci insegnano che alla fine il consumatore premia i prodotti autentici, quelli veri e senza trucchi riconoscendo nella correttezza e nell’onestà un valore ancora socialmente condiviso. Ciò che ci preoccupa di più è la confusione che i concorrenti cercheranno di creare per approfittare della buona fede del consumatore.”

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