Coronavirus, nuova ordinanza della Regione: chiusi parchi e aree verdi fino al 3 aprile

Alcuni sindaci avevano già cominciato ad emanare ordini restrittivi di questo tipo, ricordiamo quelli di Sassuolo, Maranello e Formigine, tra gli altri. Nella tarda serata di ieri è arrivata anche l’ufficialità dalla Regione con un nuovo decreto che vale per tutta l’Emilia Romagna. A partire da oggi, 19 marzo, e fino al 3 aprile, infatti, i vari Comuni provvederanno a chiudere tutti i parchi e i giardini pubblici, al fine di bloccare gli assembramenti dei giorni scorsi nelle aree verdi, alla faccia del Coronavirus. Viene ridotta anche la possibilità di uscire in bicicletta, per cui varranno le stesse regole delle automobili e cioè spostamenti solo per seri e giustificati motivi di lavoro, spesa, salute. I proprietari di cani potranno portare a spasso i loro amici a quattro zampe, ma solo nelle immediate vicinanze della propria residenza. Questi i principali divieti contenuti nell’ordinanza regionale.

a) Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.

b) Al fine di contrastare ulteriormente le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimentocarburante:

  1. è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co.2 lettera B del codice della strada);
  2. è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada);
  3. non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati. 3.
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